Dopo la diretta Instagram di Sabato 28 Marzo, abbiamo deciso di racchiudere in un unico documento tutte le domande fondamentali per gestire la vostra attività in questo periodo.
Trovi il documento integrale e scaricabile qui
Il bonus di euro 600 è riconosciuto a tutti i titolari di partita IVA non pensionati ed iscritti ad una delle gestioni previdenziali INPS (artigiani, commercianti, gestione separata, ecc.). Sarà possibile fare domanda sul sito INPS dal 01.04.2020
Il decreto Cura Italia prevede l’estensione di una garanzia concessa da Cassa Depositi e Prestiti che coprirà l’80% del capitale richiesto. Le modalità sono le medesime che normalmente sono usate in banca per la concessione di mutui e prestiti che però saranno garantiti con tale copertura.
Si esistono diverse sospensioni. Le attività chiuse per decreto, potranno beneficiare di una sospensione dal pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi per il periodo dovuti dal 02 marzo al 30 aprile. I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione il 01 giugno 2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo senza interessi a decorrere dal mese di maggio .
Il decreto ha introdotto la possibilità per tutte le imprese, anche con un solo dipendente, di poter richiedere la cassa integrazione in deroga sulla base alle disposizioni delle Regioni e delle Province autonome. La domanda potrà essere effettuata telematicamente secondo le modalità previste in ogni Regione e tramite un professionista abilitato oppure se direttamente dal datore di lavoro.
Per i lavoratori che continuano l’attività durante il periodo di emergenza epidemiologica COVID- 19, il datore di lavoro dovrà riconoscere un bonus nella busta paga di marzo pari ad euro 100 che è esente da imposte e contributi. Il bonus sarà recuperato in compensazione al versamento delle ritenute e dei contributi. Il funzionamento è simile al Bonus da 80 euro introdotto in passato.
La cassa integrazione copre l’80% dello retribuzione del lavoratore comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.
Sarà erogata al lavoratore direttamente dal’INPS entro 30 giorni dall’attivazione
Il decreto ha esteso i benefici del Fondo Gasparrini anche ai lavoratori autonomi che nel periodo di emergenza dimostrino di aver avuto un calo del proprio fatturato almeno del 33% in meno rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Il pagamento del mutuo può essere sospeso fino a 9 mesi in presenza di ulteriori condizioni
Al momento non esiste una misura che conceda la possibilità di sospendere il pagamento delle utenze scadute o prossime alla scadenza.
Con nota Agenzia della Riscossione, è stato chiarita che la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali opera anche per i rateizzi in corso. Durante il periodo di sospensione (dal 08 marzo al 31 maggio 2020), le rate potranno non essere versate. Saranno recuperate in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
La risposta è affermativa. L’articolo 56 del decreto pure Italia ha disposto che le imprese possono beneficiare della sospensione sia dei mutui e di altri finanziamenti con rimborso rateale anche leasing fino al 30 settembre 2020. Per beneficiarne bisogna comunicarlo alla banca con una autocertificazione in cui si dichiara di aver subito in via temporanea carenza di liquidità in conseguenza dell’epidemia. Non ne possono beneficiare coloro che sono in una situazione di mancato pagamento di rate precedenti
I contribuenti che avevano aderito al saldo e stralcio oppure alla Rottamazione Ter le cui rate scadevano il 28 febbraio 2020 ed il prossimo il 31 marzo, beneficiano della sospensione fino al 31 maggio 2020. Il rinvio del pagamento non comporta slittamento delle altre rate successive che dovranno al momento essere pagate alle scadenze previste.
Il pagamento del canone di locazione non è una misura prevista da alcun decreto. Tuttavia l’art. 1256 del codice civile, prevede la impossibilità temporanea, che, tradotto nel caso specifico comporta l’esclusione del debitore per il ritardo nell’adempimento fino a quando esiste tale impossibilità. Pertanto, in via generale, il debitore, cessata la suddetta impossibilità, dovrà eseguire il pagamento. Tuttavia per venire incontro alle esigenze delle attività chiuse, si potrà beneficiare di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo, da utilizzare in compensazione nel pagamento delle tasse già dal 25 marzo 2020. Il credito non ha limiti di importo se non la percentuale descritta, è automatico, non richiede domanda, e può essere utilizzato solo per gli esercizi chiusi in locali con categoria catastale C/1.
Il decreto Cura Italia ha introdotto uno specifico credito di imposta che potrà essere richiesto dalle imprese che effettueranno spese per la sanificazione dei luoghi in cui si svolge l’attività per l’importo pari al 50% di un limite massimo di euro 20.000 di spesa. Tale credito sarà oggetto di specifica domanda da inoltrare secondo le modalità che saranno comunicate e riguarda tutte le spese sostenute fino al 31.12.2020.